Atto Costitutivo e Statuto

Esente da imposte di bollo e registro ex art. 6-8 Legge 266/1991.

Atto costitutivo dell’Organizzazione di Volontariato
Associazione Culturale Pagine e Colori

In data 02 Gennaio 2012
in Novara
via Giovanni Gnifetti n. 26

si sono riuniti i seguenti signori (Soci Fondatori):

NICOLETTA PERROTTA … (dati anagrafici) …
PASQUALE DE ROSA … (dati anagrafici) …
MARIA GRAZIA DOSIO … (dati anagrafici) …
CATERINA DE LUCA … (dati anagrafici) …
ANNE GUERIN … (dati anagrafici) …
GIUSEPPE CASCONE … (dati anagrafici) …

Di comune accordo, essi stipulano e convengono quanto segue:

art. 1  È costituita fra i suddetti comparenti l’Associazione di Volontariato costituita ai sensi della legge 266/91 avente la seguente denominazione:
ASSOCIAZIONE CULTURALE PAGINE E COLORI
art. 2  L’Associazione ha sede in Novara
Via Giovanni Gnifetti n. 26
art. 3  L’Associazione ha come finalità di promuovere e favorire, in Italia e all’Estero, nonché nella Regione Piemonte ed in particolare nella Provincia di Novara, la diffusione della letteratura per ragazzi, nonché di tutte le attività ricreative e culturali ad essa connesse, rivolte in generale alla formazione e all’approfondimento culturale delle persone ed alla loro sensibilizzazione artistica a tali iniziative.
A tal fine l’Associazione potrà esercitare qualsiasi attività idonea al raggiungimento degli scopi istituzionali, compresa l’organizzazione di mostre, di stages formativi, corsi di perfezionamento, ed ogni altra iniziativa ritenuta opportuna.
art. 4  L’Associazione ha durata illimitata nel tempo.
art. 5  L’Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell’allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, dell’Assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali a eccezione di quelle economiche marginali.
art. 6   I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da quattro membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:
• Nicoletta Perrotta Presidente;
• Caterina De Luca Vice Presidente;
• Anne Guerin Segretario;
• Pasquale De Rosa Tesoriere.
art. 7  Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono a esclusivo carico dell’Organizzazione di Volontariato qui costituita.

Esente da imposte di bollo e registro ex art. 6-8 Legge 266/1991.

Statuto dell’Associazione Culturale Pagine e Colori

art. 1  L’Organizzazione di Volontariato
Pagine e Colori
più avanti chiamata per brevità Associazione,
con sede in Novara
Via Giovanni Gnifetti, n. 26,
costituita ai sensi della Legge 266/91 e della Legge R. 38/94 e successive modifiche, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale.
art. 2  L’Associazione è apolitica e apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell’Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea Ordinaria dei soci; le cariche all’interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.
art. 3  L’Associazione opera in maniera specifica, nell’area d’intervento culturale con le seguenti finalità:
promuovere in Italia e all’Estero, nonché nella Regione Piemonte ed in particolare nella Provincia di Novara, la diffusione della letteratura per ragazzi, nonché di tutte le attività ricreative e culturali ad essa connesse, rivolte in generale alla formazione e all’approfondimento culturale delle persone ed alla loro sensibilizzazione artistica a tali iniziative.
art. 4  Per perseguire gli scopi sopraindicati, l’Associazione realizza, a titolo esemplificativo non esaustivo, i seguenti interventi: laboratori, incontri con scrittori, festival di letteratura per ragazzi.
A tal fine l’Associazione potrà esercitare qualsiasi attività idonea al raggiungimento degli scopi istituzionali, compresa l’organizzazione di mostre, di stages formativi, corsi di perfezionamento, ed ogni altra iniziativa ritenuta opportuna.
art. 5  Possono far parte dell’Associazione, in numero illimitato, tutte le persone fisiche che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’Associazione. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine
art. 6  La qualifica di socio si perde per:
• decesso;
• mancato pagamento della quota sociale;
• dimissioni;
• espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all’Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’Associazione.
art. 7  Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.
art. 8  La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.
art. 9  Gli aderenti dell’Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto di lavoro, dipendente o autonomo.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.

ORGANI SOCIALI
art. 10  Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’Associazione:
• Assemblea generale degli iscritti;
• Consiglio Direttivo;
• Presidente;
• Collegio dei Revisori (facoltativo).
art. 11  L’Assemblea generale degli iscritti può essere Ordinaria o Straordinaria. Il consiglio deve convocare l’Assemblea Ordinaria dei soci almeno una volta l’anno entro il trenta aprile.
Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.
La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine del giorno, da inviare a ogni iscritto almeno sette giorni prima anche per email.
art. 12  L’Assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l’Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
art. 13  L’Assemblea può essere sia Ordinaria che Straordinaria. L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all’ordine del giorno.
L’Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest’ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.
Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell’Associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un’Assemblea Straordinaria e sarà necessaria la seguente maggioranza favorevole: almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.
Ogni socio ha diritto a un voto. È ammessa una sola delega per ciascun socio.
art. 14  L’Assemblea Ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata e in particolare:
• nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
• approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
• approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
• redazione, modifica, revoca di regolamenti interni;
• deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso:
• la deliberazione dell’Assemblea è inappellabile.
art. 15  Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un’Assemblea Straordinaria.
art. 16  Le decisioni prese dall’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell’Assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
art. 17  Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 5 membri e si riunisce di norma una volta al mese.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e può venire rieletto. In caso di defezione per qualunque causa del numero minimo di consiglieri previsto, il Consiglio Direttivo sarà integrato dal/i primo/i tra i non eletti dall’ultima Assemblea elettiva, o, in mancanza, da nuovo/i consigliere/i eletto/i dalla prima Assemblea successiva.
art. 18  Compiti del Consiglio Direttivo
È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di Ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:
• eseguire le delibere dell’Assemblea;
• formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
• predisporre il rendiconto annuale;
• predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale;
• deliberare circa l’ammissione dei soci;
• deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
• stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
• curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o a essa affidati.
art. 19  rappresentare l’Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
• convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
• deliberare spese in nome e per conto dell’Associazione al di fuori di quanto stabilito dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall’Assemblea Ordinaria;
• deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell’Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell’Associazione.
art. 20  Il collegio dei revisori è nominato dall’Assemblea dei soci composto da tre (o cinque) membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio possono essere eletti anche tra i non soci.
Dura in carica un triennio ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
Il collegio, che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza però potere di voto, svolge le seguenti funzioni:
• verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
• verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
• verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all’Assemblea;
• redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all’Assemblea;
• (altro).

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
art. 21  Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
• contributi dei soci;
• contributi di privati;
• contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
• contributi di organismi internazionali;
• donazioni o lasciti testamentari;
• rimborsi derivanti da convenzioni;
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
art. 22  Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:
• beni mobili e immobili;
• donazioni, lasciti o successioni.
L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il trenta aprile all’Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione sette giorni prima della convocazione dell’Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.
art. 23  Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell’Associazione.

ATTIVITÀ SECONDARIE
art. 24  L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
art. 25  La durata dell’Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L’Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

NORME RESIDUALI
art. 26  Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l’Assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Atto Costitutivo e Statutoultima modifica: 2012-05-06T11:54:00+02:00da pagineecolori
Share